I lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono soggetti ad infortuni per i quali la normativa vigente prevede una specifica tutela.
Ai dipendenti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, fino al dicembre 2011, in caso di infermità, lesioni, patologie varie e professionali, di cui il servizio era stato causa diretta o indiretta comunque connessa, veniva riconosciuta la "causa di servizio". Con la Legge n. 201, cosiddetta "SALVA ITALIA" coordinata con la legge di conversione licenziata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre 2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” è stata disposta, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l’abrogazione degli istituti relativi all’accertamento: della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; dell’equo indennizzo; del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio e della pensione privilegiata.
La norma contempla, tuttavia, alcune deroghe. Infatti, la predetta disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ad esempio: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.). Al contrario, per il personale civile pubblico, a fronte dell’abrogazione dei succitati istituti (causa di servizio, pensione privilegiata ed equo indennizzo) , viene applicata solo la tutela Inail per gli infortuni e le malattie di natura professionale, con la medesima disciplina prevista nel settore privato e conseguente armonizzazione allo stesso. Tale disciplina prevede che per infortuni del dipendente, sia pubblico che privato, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che è responsabilità di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'artt. 1347 cc) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.
Onere del lavoratore infortunato sarà quello di provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno e il nesso causale. Il datore di lavoro dovrà invece provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e pertanto di aver adempiuto al suo obbligo di predisporre tutte le accortezze necessarie per la sicurezza dei lavoratori.
Nel nostro studio troverete i professionisti, sia l’avvocato, sia il medico, che vi aiuteranno ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti necessari ad ottenere i benefici spettanti per l'infortunio o la malattia professionale.