Domande Frequenti

Quali benefici economici prevede la legge 210/1992?

La legge 210/92 prevede un indennizzo, cioè un assegno vitalizio, reversibile per quindici anni, pagato con cadenza bimestrale, di importo mensile minimo di circa € 700.00, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e/o emoderivati, operatori sanitari che abbiano contratto HCV, HBV o HIV durante il servizio.

Cosa bisogna fare per ottenere l’indennizzo?

E’ necessario presentare una domanda. La domanda per ottenere l’indennizzo deve essere presentata alla ASL di residenza depositando la documentazione clinica-sanitaria (cartella clinica da cui risulti la trasfusione o la somministrazione di emoderivati o la vaccinazione, analisi e certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale)

Che tipo di patologia bisogna aver contratto per ottenere i benefici economici riconosciuti dalla Legge 210/1992?

Qualsiasi tipo di lesione ed infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica in caso di danno post-vaccinale, infezione da HCV, HBV o HIV in caso di danno post-trasfusionale o contagi in servizio per l’operatore sanitario. Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo il cittadino deve presentare, comunque, una patologia in fase attiva ovvero presentare un quadro clinico di cronicità.

Esiste un termine entro il quale deve essere presentata la domanda?

La domanda deve essere presentata entro 10 anni dal momento in cui si è avuta la consapevolezza del danno per i soggetti che hanno contratto l’HIV ed entro 3 anni per danni conseguenti a vaccinazioni o infezioni da epatiti post-trasfusionali.

Presentata la domanda all'ASL cosa succede?

La ASL verificherà che sussistano tutti i requisiti indispensabili previsti dalla Legge 210/1992 (rispetto del termine di presentazione della domanda, documentazione clinica, attestazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati ecc.). Successivamente alla verifica invierà la pratica alla Commissione Medica Ospedaliera.

Che attività svolge la Commissione Medica Ospedaliera ?

La Commissione Medica Ospedaliera convocherà a visita il cittadino, verificherà se sono presenti tre requisiti: 1) la tempestività della presentazione della domanda; 2) l’esistenza del nesso di causalità tra la patologia e la trasfusione; 3) una patologia tale da essere ricondotta ad una categoria della tabella A allegata al DPR 843/81 in cui sono indicate 8 categorie in ordine di gravità del quadro patologico. Nel caso sussistano questi tre requisiti verrà corrisposto l’indennizzo.

Si può presentare opposizione ad un verbale della Commissione Medica Ospedaliera ?

E' possibile presentare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica del verbale negativo (che non riconosce l'indennizzo). Il ricorso va redatto in carta semplice ed inoltrato attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero è tenuto a prendere una decisione ed a comunicarla al cittadino entro 4 mesi. Se non si presenta il ricorso amministrativo l’eventuale ricorso giudiziario diventa improcedibile.

Se il ricorso amministrativo non avesse esito positivo, si può tentare altro?

Nel caso di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Ministero il cittadino può presentare ricorso al giudice ordinario entro un anno dalla notifica del provvedimento oppure entro 1 anno dalla scadenza del termine di 4 mesi (dalla presentazione del ricorso amministrativo) entro il quale il Ministero era tenuto a rispondere.

Quali elementi devono essere presenti nella cartella clinica?

Nella cartella clinica deve risultare l’avvenuta trasfusione ed il numero della sacca da cui proviene il sangue o emoderivato trasfuso. I predetti dati permettono di risalire al donatore eventualmente coinvolto nel contagio della malattia infettiva. Molto spesso, soprattutto nelle cartelle predisposte antecedentemente agli anni ‘90 non veniva riportato il codice della sacca di sangue, in ogni caso si può procedere, si tratta infatti di un’omissione che non dipende dal cittadino.

Se manca la trascrizione dei codici identificativi delle sacche cosa succede?

Se si tratta di una trasfusione recente si deve chiedere immediatamente l’integrazione in cartella clinica con queste informazioni. Se invece si tratta una trasfusione  risalente a diversi anni fa e non è possibile l'integrazione della cartella clinica, è comunque possibile procedere con la domanda di indennizzo (il fatto di non poter risalire al donatore non deve andare a discapito del cittadino!).


1 | 2 >>