CORTE DI STRASBURGO: L'INDENNIZZO EX LEGE 210/1992 DEVE ESSERE RIVALUTATO

03.10.2013 15:30

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia a rivalutare annualmente l'intero importo dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992 dovuto a coloro che sono stati contagiati in seguito a trasfusioni di sangue ed emoderivati.

La Corte europea dei diritti umani, esaminando il ricorso di 162 cittadini italiani, ha stabilito che l'Italia dovrà versare l'indennità integrativa speciale a tutti coloro che abbiano subito il contagio da HIV, epatite B o C in conseguenza di una emotrasfusione o della somministrazione dei derivati del sangue.

La questione non è nuova.

La legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni prevede un indennizzo rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato. La medesima legge prevede, poi, che questo sia integrato dall'indennità integrativa speciale. Nulla, però, dispone a proposito della rivalutazione di questa componente integrativa dell'indennizzo.

Sul punto è intervenuta più volte ed in maniera contrastante la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. Un primo orientamento[ci si riferisce alle sentenze n. 18109 del 27/08/2007; n. 15894 del 28/07/2005]ha ritenuto andasse rivalutato non solo l'indennizzo in senso stretto, ma anche l'indennità integrativa speciale.

Un secondo orientamento più recente[ci si riferisce alle sentenze n. 22112 del 19/10/2009; n. 21703 del 13/10/2009] invece si è determinato nel senso di riconoscere la rivalutazione annuale solo al primo indennizzo e non alla sua componente integrativa.

In questo clima è intervenuto il legislatore statale attraverso il d.l. n. 78 del 2010. Tale decreto ha chiarito e disposto che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non vada rivalutata secondo il tasso d'inflazione annuale programmato.

Della vicenda se ne è occupata, a distanza di poco più di un anno, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 293 del 2011.

In questa occasione, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionali delle disposizioni statali che hanno negato la rivalutazione annuale dell'emolumento integrativo speciale.

In ultimo è giunta la sentenza della Corte di Strasburgo la quale ha censurato il decreto legge n. 78 del 2010 col quale, secondo i giudici, lo Stato ha voluto solo garantirsi un vantaggio economico nei processi intentati dai ricorrenti contro il mancato pagamento della rivalutazione dell'indennità. 

La Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a stabilire, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventerà definitiva, un termine entro il quale si impegnerà a corrispondere in favore di ciascun ricorrente la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale rivalutata.

Un ulteriore aiuto per coloro che intendono far valere i proprio diritti.

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