AVENTI DIRITTO ED EREDI DEL BENEFICIARIO
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla legge 210/1992 sia derivata la morte del soggetto titolare dei benefici previsti dalla predetta legge, l’AVENTE DIRITTO, cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni del beneficiario, ha diritto ad avere un ristoro economico per la perdita subita.
Tali soggetti hanno la possibilità, nel termine prescrizionale di 10 anni dal decesso del loro caro, di presentare specifica domanda per ottenere un assegno una tantum dell’importo di € 77.468,53 oppure, in alternativa, un assegno reversibile che verrà pagato per quindici anni.
Nel caso in cui il soggetto che aveva presentato domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge 210/1992 viene a mancare successivamente alla presentazione della domanda ma prima che l’iter si sia concluso e sia stato erogato l’indennizzo, agli EREDI compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda al giorno della morte (compreso) del danneggiato. La fase istruttoria della pratica proseguirà con le modalità previste dalla Legge 210/1992.
Aver perso una persona cara a causa di una grave malattia è un evento doloroso, ma non per questo bisogna rinunciare ai propri diritti, poiché tali emolumenti sono anche simbolicamente un ristoro per la perdita subita, affidatevi ad un professionista con competenza ed esperienza nella materia affinché vi guidi nell'iter che vi porterà ad avere un congruo ristoro economico.