ESENZIONE PARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA
La Legge 210/1992 prevede, in favore delle categorie di danneggiati che rientrano nell’art. 1, l’esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all’indennizzo, della partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta, limitatamente alle spese sanitarie correlate alla patologia riconosciuta dalla stessa legge (nello specifico per la diagnosi e la cura della patologia), previa presentazione all’ufficio esenzioni dell’ASL territorialmente competente del verbale che conferma l’avvenuto riconoscimento.
I malati non sono soli ed hanno il dovere, anche nei confronti di loro stessi, di conoscere i diritti di cui possono godere ed ogni sostegno che lo Stato mette loro a disposizione per condurre una vita il più dignitosa possibile.