INDENNIZZO EX LEGGE 210/1992
L’art. 1 della legge 210/1992, comma 2, prevede che l'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo spetta anche agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 novembre 2002, n. 476, ha esteso il diritto all’indennizzo agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a contagio da epatite virale.
Il termine di prescrizione per richiedere l’indennizzo previsto dalla legge è decennale e non triennale.
Gli operatori che abbiano contratto epatite virale a causa dello svolgimento del proprio lavoro hanno quindi diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, che è vitalizio, viene cioè erogato in favore del beneficiario finchè lo stesso è in vita, e qualora la morte risulti conseguenza dei trattamenti sanitari o delle patologie previste dalla legge, gli aventi diritto debbono percepire un assegno una tantum di € 77.468,53 o un assegno reversibile per quindici anni. Ai sensi della legge n. 238/1997, sono soggetti aventi diritto, nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. L’entità della somma pagata varia in base alla gravità del danno subito.