ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO PER DANNI DA EMOTRASFUSIONE

06.11.2015 16:32

Con la recente sentenza n. 18895 del 24/09/2015, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di risarcimento del danno da infezione trasfusionale. In particolare si è occupata del nesso causale tra la terapia e l’insorgenza dell’infezione.

Nel caso di specie, la ricorrente si è vista rigettare la domanda in entrambi precedenti gradi di giudizio in quanto i giudici di merito hanno ritenuto non esservi prova che l’infezione patita dalla danneggiata avvenne a causa della trasfusione subita. In pratica è stato addossato all’attrice l’onere di provare che essa fosse sana al momento del ricovero.

La Corte, richiamando la giurisprudenza costante in materia (SS.UU. sentenza n. 577/2008), ha chiarito che in tema di danno da infezione trasfusionale compete al debitore (la struttura ospedaliera) dimostrare che l’inadempimento non era eziologicamente rilevante stante la presenza dell’infezione già al momento del ricovero. Pertanto, prosegue la Corte, il giudice del gravame, pretendendo che fosse la paziente a dover dimostrare di esser stata sana al momento della trasfusione, ha palesemente violato tale principio.

In conclusione, il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza e l’ha rinviata alla Corte d’Appello, precisando che nel riesaminare la questione dovrà applicare il seguente principio di diritto: “In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento”.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18895 del 24/09/2015