RESPONSABILITA' DEL MINISTERO SIN DAGLI ANNI '60
RISARCIMENTO DANNI DA EMOSTRASFUSIONI:
La terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 29/08/2011, si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità per danni derivanti da emotrasfusioni.
Confermando precedenti pronunce, i Giudici ribadiscono che il Ministero della Salute risponde dei danni causati dalla pratica trasfusionale sin dagli anni '60, in quanto in quegli anni era già ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus epatitici mediante la determinazione delle transaminasi ALT(gloria Italiana, essendo state scoperte da tre studiosi italiani) ed il metodo dell'anti-HbcAg.
Nella stesa sentenza si legge che sin dalla metà degli anni '60 vi era indicazione di escludere dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT (indicatori della funzionalità epatica) erano alterati rispetto i limiti prescritti, nonostante ciò il Ministero ometteva qualsiasi controllo.
I Giudici della Suprema Corte recepiscono i principi ben noti alla scienza medica, consentendo una tutela adeguata dei poveri cittadini che negli anni '60 e '70 si rivolsero fiduciosi alle strutture sanitarie e furono contagiati da patologie croniche che li avrebbero afflitti sino alla morte.
Sarà interessante ora accertare quali conseguenze concrete avrà la predetta sentenza