SE IL MACCHINARIO PER EMODIALISI È CONTAMINATO IL SOGGETTO INFETTATO HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO PREVISTO DALLA LEGGE 210/1992
SE IL MACCHINARIO PER EMODIALISI È CONTAMINATO IL SOGGETTO INFETTATO HA DIRITTO ALL'INDENNIZZO PREVISTO DALLA LEGGE 210/1992
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 9148 del 16 Aprile 2013, ha stabilito che i benefici previsti dalla legge 210/1992 debbano essere estesi ai soggetti affetti da epatite a causa di emodialisi.
I Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 ad un soggetto affetto da insufficienza renale cronica sottoposto a dialisi che durante la terapia aveva contratto l'epatite B.
Significativa la sentenza della Cassazione che va a modificare la giurisprudenza precedentemente creatasi sul punto la quale stabiliva che in caso di infezione contratta a causa di insufficiente pulizia del macchinario utilizzato per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente, spettava al soggetto contagiato unicamente il risarcimento da parte della struttura ospedaliera che aveva effettuato la terapia.
Nella recente sentenza, i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 comprende anche l'ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un'operazione di emodialisi, a causa di una insufficiente pulizia della macchina per emodialisi
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